Art. 5.
(Norme regolamentari).

      1. Con regolamento da emanare, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera b), della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta dei Ministri dell'economia e delle finanze e della solidarietà sociale, sono adottate le disposizioni di attuazione della presente legge.